La responsabilità ex art. 2087 c.c. nell’emergenza coronavirus. Il datore di lavoro deve valutare adeguatamente i rischi e prendere tutte le misure idonee ad evitare il contagio
La pandemia da Covid 19 che sta flagellando il Paese ha portato, oltre ad un carico pesantissimo in termini di perdita di vite umane, anche un totale stravolgimento della nostra quotidianità, limitando in modo consistente le libertà individuali e costringendoci ad un sacrificio, in nome del superiore bene della tutela della salute collettiva, che lascerà un segno in tutti gli ambiti delle relazioni umane, non ultimo quello dei rapporti di lavoro.
E’ evidente la necessità da parte delle aziende di ripensare, in questo periodo di emergenza, all’organizzazione del lavoro, in funzione delle misure di prevenzione della diffusione del Coronavirus, contenute nei vari DPCM, che si sono susseguiti con ritmo incalzante nell’arco delle ultime settimane, e nel Protocollo condiviso del 14.3.2020.
Emergenza sanitaria che è stata dichiarata fino al 31 luglio 2020 e che, quindi, seppure in modo verosimilmente meno stringente, continuerà a richiedere uno sforzo alle aziende ed ai lavoratori, nel mantenimento di misure precauzionali per la gestione dell’attività lavorativa, in primis quelle misure di distanziamento sociale che, in ambito aziendale, possono anche tradursi nella necessità di una importante riorganizzazione degli spazi e dei tempi di lavoro.
Se è vero che una pandemia di queste proporzioni non può essere ricondotta ai rischi che, di norma, il datore di lavoro è tenuto ad inserire nel proprio DVR ai fini della sicurezza dei lavoratori (con l’eccezione di quegli ambienti di lavoro che siano già connotati da esposizione a rischio biologico – v. titolo X del D.Lgs. 81/2008), non è un caso che anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 13 marzo 2020, si sia premurato di precisare non solo che “ispirandosi ai principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell’art. 2087 c.c. si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI”, ma anche che “per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008”.
In altri termini, finchè sarà in atto l’emergenza sanitaria e per tutto il tempo in cui l’evoluzione del fenomeno Coronavirus richiederà ancora l’adozione a livello collettivo di specifiche cautele, il datore di lavoro non potrà esimersi dall’approntare quelle misure organizzative che siano necessarie alla tutela dei lavoratori, nei cui confronti ha un dovere di protezione in base all’art. 2087 C.C., norma di chiusura del sistema di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che siano necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a tutelare la sicurezza del prestatore di lavoro in un determinato momento storico.
Si dirà, non senza ragione, che l’imprenditore non ha una responsabilità oggettiva e che non si può pretendere che l’imprenditore adotti misure atte a prevenire eventi infortunistici impensabili e imprevedibili.
Tuttavia la giurisprudenza ha sempre interpretato l’art. 2087 CC in chiave dinamica, in quanto norma diretta a sviluppare un’efficace attività di prevenzione, attraverso la continua e permanente ricerca delle misure suggerite dall’esperienza e dalla tecnica più aggiornata. I protocolli, le misure di prevenzione e le buone pratiche idonee a minimizzare il rischio di contagio, fatte proprie dalle Istituzioni politiche ad ogni livello territoriale e finanche cristallizzate in disposizioni normative, non possono che considerarsi ad oggi un patrimonio di conoscenza che anche gli imprenditori, nel predisporre le più idonee misure di prevenzione, non possono ignorare.
Si badi bene: ciò non significa tanto o soltanto corsa all’approvvigionamento di mascherine o di particolari DPI, laddove lo stesso D.Lgs. 81/2008 ne prevede l’utilizzo quale misura residuale, solo quando i rischi non possano essere “evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”.
Tutto ciò va tenuto presente, dal momento che il DL n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) ha previsto che “nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro”, si verifichi ai fini INAIL un vero e proprio infortunio sul lavoro.
Si tratterà certo di capire se e come possa accertarsi in concreto il nesso causale tra la malattia e lo svolgimento dell’attività lavorativa, quantomeno in ambiti estranei alle professioni sanitarie: tuttavia non è improbabile che le aziende, in caso di contagio di propri dipendenti, siano in futuro chiamate a dimostrare in eventuali contenziosi di avere tenuto conto del rischio e di avere adottato le misure ritenute idonee, in base all’attuale livello di conoscenza, ad evitare il contagio.










